Revisione contabile dei rendiconti condominiali.


L'articolo 1130-bis del codice civile prevede la possibilità di affidare ad un revisore la verifica della contabilità condominiale, anche per diverse annualità opportunamente specificate.

 

L'attività di revisione consiste nella verifica del fascicolo di rendicontazione e si estrinseca in una relazione tecnica che culmina in un giudizio rilasciato dal revisore.

 

Spesso, il cliente confonde l'attività di revisione con quella di una perizia contabile tesa, quasi sempre, alla ricostruzione dei rendiconti: al riguardo, è bene precisare come si tratti di attività e incarichi profondamente diversi tra di loro. A tale riguardo, la giurisprudenza ha chiarito come al revisore spetti la mera verifica con rilascio di relazione tecnica, spettando all'amministratore titolare di quel rendiconto procedere alle dovute rettifiche proprio sulla scorta della consulenza tecnica di revisione.

 

Il committente può consegnare all'incarico di revisione uno o più obiettivi e finalizzazioni in ragione dei propri interessi: è opportuno che su questo aspetto ci sia una chiara interlocuzione tra il committente ed il revisore, anche allo scopo di verificare l'utilità della stessa attività di revisione e la qualità dell'incarico.

 

Per giungere ad un risultato di revisione genuino e attendibile, è di fondamentale importanza che il revisore assicuri a sé stesso e al cliente:

 

  • la necessaria indipendenza e terzietà rispetto al caso in esame;
  • la dovuta formazione e preparazione professionale;
  • la migliore adeguatezza rispetto alla portata dell'incarico in fatto di esperienza;
  • il rispetto del principio del contraddittorio;
  • il rispetto degli standard di revisione compatibili con la disciplina ragionieristica condominiale.



I requisiti del revisore condominiale.

L'ordinamento vigente italiano non prevede particolari requisiti per il revisore condominiale, nè riserve di sorta per alcun professionista ordinistico. Pertanto, si tratta di una attività che, almeno sul piano giuridico ed astratto, può essere svolta da chiunque. Cionondimeno, è evidente la necessità di possedere comunque delle competenze interdisciplinari e specifiche sulla materia che, su base volontaria, possono essere anche certificate da organismi indipendenti sulla base della norma UNI 11777:000.

 

Il Dott. Francesco Schena assicura ai propri clienti altissimi livelli di competenza, grazie alla sua formazione ed esperienza:

 

  • è stato il primo professionista in Italia a vedersi riconosciuta la specialità di revisore condominiale come Consulente Tecnico del Giudice;
  • è abilitato come Giudice Arbitro specializzato in materia condominiale;
  • è abilitato come Mediatore Civile, specializzato in materia condominiale;
  • ha svolto un centinaio di revisioni contabili condominiali, molte nell'ambito di processi civili e penali oltre che in seno a procedimenti di mediazione;
  • dottore in economia e commercio, vanta oltre 15 pubblicazioni in materia di contabilità, fiscalità e revisione condominiale;
  • è giornalista pubblicista economico e collabora stabilmente con il Sole 24Ore;
  • è stato docente a contratto per la formazione degli Amministratori di condominio presso l’Università degli Studi di Bari, Dipartimento di Giurisprudenza, a.a. 2017/2018 e a.a. 2018/2019;
  • è stato membro del Comitato Tecnico Scientifico del Master in “Real Estate, Property & Building Management” Università Mercatorum;
  • è direttore scientifico e docente presso la scuola di amministrazione RendicontoPlus dedicata proprio alla formazione professionale dei revisori contabili condominiali;
  • è certificato UNI secondo la norma dei revisori condominiali n. 11777:2020.


Negli ultimi cinque anni:

  • ha partecipato ad oltre sessanta convegni come relatore;
  • ha pubblicato diverse centinaia di articoli a sua firma;
  • vanta oltre tremila ore di docenza presso università, associazioni ed ordini professionali, centri di formazione per revisori condominiali.



Differenza tra revisione e perizia contabile.

L'incarico di revisionare il rendiconto e la contabilità condominiale, si pone alcuni precisi obiettivi. A titolo esemplificativo, questi possono essere:

  • Legittimità delle ripartizioni;
  • Congruità e completezza informativa;
  • Intellegibilità e chiarezza;
  • Correttezza contabile generale;
  • Confusione patrimoniale;
  • Allineamento contabile all’E.F. precedente.

L'attività di revisione si conclude con il rilascio di una relazione tecnica ed un giudizio finale sulla contabilità verificata.


L'incarico di perizia contabile, invece, guarda ad altri obiettivi e finalizzazioni che, sempre a titolo esemplificativo, possono essere:

  • Fondatezza documentale e fattuale della contabilità;
  • Verifica posizioni dare/avere tra amministratore e condominio;
  • Ricostruzione di contabilità assente;
  • Ricostruzione di contabilità presente;
  • Regolarità fiscale/contributiva;
  • Distrazione indebita di fondi speciali vincolati.

L'attività di perizia contabile si conclude con il rilascio di nuovi elaborati contabili, accompagnati da una relazione informativa.



Quanto costa la revisione condominiale e la perizia?

L'incarico di verificare la contabilità condominiale attraverso un percorso di revisione, può costare alcune centinaia di euro, fino ad arrivare ad una media massima di duemila euro circa.


La perizia contabile, invece, in base alle finalizzazioni volute dal cliente, può avere un costo che oscilla dal 6 al 12% del valore del bilancio oggetto di perizia.



Come affidarci l'incarico di revisione o di perizia contabile per il tuo condominio.

Se vuoi valutare l'opportunità di affidare la revisione dei rendiconti e della contabilità del tuo condominio al Dott. Francesco Schena o incaricarlo per una perizia contabile, compila il form.


Operiamo in tutta Italia.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
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Si, penale;
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Legittimità delle ripartizioni;
Congruità e completezza informativa del rendiconto;
Intellegibilità e chiarezza del rendiconto;
Ipotesi di confusione patrimoniale;
Correttezza contabile generale;
Corretto allineamento agli esercizi di gestione precedenti;
Altro;
Nessuna.
 
Accertamento della fondatezza documentale e fattuale;
Verifica delle posizioni dare/avere tra condominio e amministratore;
Ricostruzione di contabilità assente;
Ricostruzione di contabilità presente;
Verifica della regolarità fiscale e conttributiva/assicurativa;
Distrazione indebita di fondi/riserve vincolati;
Altro;
Nessuna.
 
Assembleare;
Privato.
 
Internamente ai rapporti condominiali;
In contenzioso;
In questo momento non so dirlo.